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Piscina Condominiale: Norme e Regolamenti

Piscina Condominiale: Norme e Regolamenti

Ciò che scatena numerose diatribe in assemblea condominiale è sicuramente una Piscina. Proviamo a fare un po’ di chiarezza facendo riferimento a norme e regolamenti che ne fissano l’utilizzo.

Classificazione Piscina Condominiale: Categoria “B”

Cominciamo subito nel definire come viene classificata una Piscina Condominiale; al punto 2.1.2 della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 citiamo testualmente:

Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti. In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi: 

Gruppo b1) – Piscine facenti parte di condomini, superiori a quattro unità abitative. 

Gruppo b2) – Piscine facenti parte di condomini, fino a quattro unità abitative.

Vanno incluse anche le unità commerciali o artigianali che fanno parte del condominio.

Classificazione piscina condominiale

Chiarito quest’aspetto possiamo concentrarci sulla categoria B gruppo 2 che implica maggiore attenzione.

Di seguito i punti fondamentali.

Responsabilità Piscina Condominiale: L’Amministratore

Salvo diversa formale designazione, l’Amministratore è il responsabile della Piscina Condominiale. In mancanza di quest’ultimo, i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle leggi che regolano la proprietà negli edifici se ne assumono la titolarità.

Ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità della piscina dev’essere nominato il responsabile della piscina.

Il responsabile della piscina deve:

• assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo

• assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall’Allegato 1; 

Tabella requisiti chimico/fisico

Gestione Piscina Condominiale

Ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine devono essere individuate, ai sensi dell’Accordo, le seguenti figure:

a) assistente bagnanti qualificato F.I.N.

b) addetto agli impianti tecnologici.

L’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa.

La presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.

L’addetto agli impianti tecnologici, che deve possedere competenza tecnica specifica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall’Allegato 1.

Tale compito può essere assicurato con appositi contratti anche da ditte esterne.

Regolamento Piscina Condominiale

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore – utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell’impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.

L’uso della piscina condominiale può essere aperta anche ad eventuali ospiti, ma ciò non deve ostacolare l’utilizzo della piscina stessa da parte degli altri condomini, per cui è importante indicare nel regolamento il numero massimo di ospiti che ciascuno può invitare, in base alle dimensioni della piscina.

Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all’ingresso dell’impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente. 

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7 risposte

  1. Marilena ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei sapere se per la sospensione temporanea dell’apertura di piscine condominiali oltre 4 unità servono i 1000/1000 e senza assemblea di condominio.
    Grazie.

  2. Franco Micieli ha detto:

    Cascina toscana suddivisa in tre unità abitatative più una quarta unità abitativa vicina ma autonoma e senza muri e tetti comuni. Il terreno circostante di circa 12 ettari è indiviso,la proprietà è al 45% dell’unità abitativa della parte destra della cascina, al 20% dell’unità abitativa della parte centrale della cascina, al 15% dell’unità abitativa della parte sinistra della cascina e al 20% della quarta unità abitativa, vicina ma autonoma della cascina. Dal momento dell’acquisto è presente una piscina recintata e distanziata dalle quattro unità abitative e di proprietà comune delle quattro unità abitative che la utilizzano senza limitazioni di sorta per uso personale e per l’accesso degli ospiti. Vorrei sapere come devono essere divise le spese per la manutenzione straordinaria e per la manutenzione ordinaria (acqua, telo di copertura per l’inverno, prodotti, impianti di depurazione ecc.) grazie della risposta.

    • Vincenzo C. ha detto:

      Art. 1118. (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni).

      Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.

      Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

      Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

      Art.1123. (Ripartizione delle spese).

      Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni (1117, 1130, n. 3) dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1101, 1104, 1118).

  3. Simona Guaini ha detto:

    Buongiorno le espongo un caso di piscina comune in palazzina di 4 unità abitative. Piscina chiusa da due stagioni per dilungarsi lavori ristrutturazione
    Lavori terminati
    Ci si può opporre All apertura per paura COVID. .?siamo in difficoltà con condomini non collaborativi
    Men che meno L Amministratore
    Come posso far valere miei diritti di voler aprire una piscina che ho acquistato per utilizzare?
    Grazie

    • Vincenzo C. ha detto:

      Il titolare dell’impianto è individuato nell’amministratore condominiale, il quale è tenuto a redigere il piano di autocontrollo e a nominare l’addetto agli impianti tecnologici. Inoltre, c’è l’obbligo dell’adozione del servizio di assistenza dei bagnanti per la piscine che abbiano la profondità superiore a 1,40 metri o il volume totale superiore a 300 metri cubi.

      Non vi è nessuna limitazione (ad oggi) sull’utilizzo di piscine condominiali (salvo diverse disposizioni dei DPCM in vigore territorialmente).

      Si può far riferimento alle linee guida indicate dalla FIN per i protocolli anticontagio che possono entrare a pieno titolo nel piano di autocontrollo previsto; di seguito un estratto:
      • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione (incluso quanto riportato
      negli allegati 1, 2 e 5) e del protocollo che è stato specificamente adottato.
      Il gestore dovrà prevedere anche opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei
      messaggi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti.
      • Disciplinare gli accessi all’impianto, i percorsi all’interno e organizzare gli spazi nelle aree comuni
      e negli spogliatoi e docce in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di
      sicurezza (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere)
      • Dotare l’impianto di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori in
      punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì
      prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito in modo da favorire da parte dei
      frequentatori l’igiene delle mani.
      • Mantenere l’elenco delle presenze nell’impianto per 14 giorni.
      • L’accesso all’impianti non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena
      • La misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono all’impianto,
      ad ogni accesso. Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà
      consentito e dovranno consultare il proprio medico.
      • Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei
      trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5
      mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri
      di cui sopra è non meno di due ore.

      Diventa di estrema utilità affidare il servizio a una ditta specializzata.
      Ci contatti su info@mondoacquanapoli.it per una consulenza o un preventivo personalizzato

  4. dicillo michele ha detto:

    buongiorno vorrei sapere se a servizio di una piscina condominiale sono previsti per legge i wc e se si in che numero.
    grazie
    le piscine condominiali sono 2 .
    1 di 309 metri l’altra di 98,5 metri per bambini

    il condominio e costituito da 45 unita’ immobiliari

    • Vincenzo C. ha detto:

      Buongiorno Michele,
      nel regolamento della piscina in base alle leggi regionali è obbligatorio indicare, tra i vari punti previsti, l’ubicazione dei più vicini servizi igienici. Ciò implica la presenza dei suddetti servizi necessari ed obbligatori per la completezza dell’impianto; devono essere parte della funzionalità del servizio piscina ed in numero adeguato al numero di fruitori del servizio piscina medesimo.

      Minimo due WC di cui uno per diversamente abili

I commenti sono chiusi.

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